«L’attuale disciplina sulla responsabilità civile garantisce un’effettiva tutela al cittadino? Dai dati dell’Avvocatura dello Stato raccolti dalla prima applicazione della legge, sino alla fine del 2010 risultava che sulle 400 cause proposte solo 34 avevano superato il vaglio di ammissibilità e di quest’ultime 34, ne erano state decise 18, tra cui solo in 4 casi vi era stata condanna dello Stato. Sono numeri che parlano chiaro e che rivelano un obiettivo deficit di effettività nella tutela dei cittadini lesi dall’esercizio dell’attività giudiziaria»: sono le parole con cui Andrea Orlando (ministro della Giustizia dal 2014 al 2018) tocca il tema della responsabilità civile dei magistrati nella sua relazione annuale, come Guardasigilli, alle Camere nel 2015.
Secondo Andrea Orlando, «è sempre nell’ottica della tutela del cittadino che il Governo ha contrastato qualsiasi ipotesi di responsabilità civile strutturata in modo tale da produrre fenomeni di conformismo giudiziario. Ciò premesso, sarebbe davvero auspicabile una disciplina che lasciasse solo in carico allo Stato la responsabilità civile? Questo gioverebbe al prestigio della giurisdizione e di chi la esercita? Io credo di no. Da qui la ricerca di un giusto equilibrio, che garantisca la più ampia ed effettiva tutela del cittadino da parte dello Stato, e che invece faccia azionare la rivalsa nei confronti del magistrato, nei casi di sua negligenza inescusabile o dolo. Questo meccanismo non nasce da una finalità punitiva, esso si fonda su un’esigenza di corresponsabilizzazione di chi ha causato il danno, nel risarcimento che lo Stato è tenuto complessivamente a corrispondere», sottolinea Andrea Orlando.
«Il Governo ha sin qui contrastato qualsiasi ipotesi che possa comprimere l’autonomia del magistrato e la libera espressione della razionale facoltà interpretativa. L’attività e l’autonomia del giudice si esplica, infatti, non nella semplice applicazione di una norma o di un precedente giudiziale a un caso concreto, ma nel lavoro di interpretazione razionale delle norme, delle relazioni tra di esse, dei rapporti che esse instaurano con le fonti sovraordinate, la Costituzione in primo luogo, e il diritto comunitario ormai da tempo, i rapporti con gli orientamenti consolidati della giurisprudenza e la tenuta di quegli orientamenti, a fronte di cambiamenti della società e di novità legislative».
«Una norma sulla responsabilità civile che utilizzasse questo parametro non comprimerebbe, quindi, solo il precetto contenuto al secondo comma dell’articolo 101 della Costituzione, ma nuocerebbe al cittadino stesso. Limitare questa facoltà significherebbe far deperire la vitalità del diritto, impedendogli di evolversi, di colmare i vuoti legislativi che una realtà in continuo mutamento crea, di cogliere i cambiamenti profondi della realtà con cui il diritto per forza di cose deve stare sempre in relazione».
(fonte: Andrea Orlando, Intervento del ministro alla Camera dei Deputati sull’amministrazione della Giustizia, 19 gennaio 2015)