Chi ci è passato lo sa bene. Subire un processo è molto costoso, in termini di danni psicologici e fisici, ma anche dal punto di vista delle spese legali. E questo vale ancora di più per chi da un processo esce assolto con formula piena: vittima di ingiusta detenzione o errori giudiziari (o di entrambi), si ritrova a dover fare i conti con le parcelle degli avvocati, spesso e volentieri ben superiori agli importi degli indennizzi previsti dallo Stato. Se fino a ieri tutto ciò costituiva un problema concreto, per quanto misconosciuto, da oggi le cose cambiano: grazie all’azione e alla sensibilità su questi temi dell’onorevole Enrico Costa, nell’ultima legge di bilancio è stata inserita l’istituzione di un fondo per il rimborso delle spese legali agli assolti con sentenza definitiva, a a partire dall’1 gennaio 2021.
In sostanza, chi è stato assolto con formula piena avrà diritto al rimborso di quanto speso per difendersi in aula e non solo. Ma in che cosa consiste la novità? Quali sono i requisiti necessari per accedere alla somma? Vediamoli nel dettaglio.
Chi può accedere al rimborso delle spese legali per gli assolti
Per aver diritto al rimborso, bisogna aver avuto una sentenza di assoluzione con formula piena, vale a dire “perché il fatto non sussiste”, “perché non ha commesso il fatto”, “perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato”. Per quest’ultima formula, è escluso il caso in cui sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell’imputazione.
È fondamentale che la sentenza sia divenuta irrevocabile, sia cioè definitiva e non più impugnabile.
Chi non ha diritto al rimborso
Ci sono cinque categorie di imputati che non possono invece accedere al fondo per i rimborsi delle spese legali per gli assolti.
- Chi, pur essendo stato assolto per alcuni capi di imputazione, è stato condannato per altri;
- Chi ha avuto una sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia;
- Chi ha beneficiato nello stesso procedimento del patrocinio a spese dello Stato;
- Chi ha ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese;
- Chi ha diritto al rimborso delle spese legali dall’ente da cui dipende.
Quello che si deve sapere sul rimborso delle spese legali
Il rimborso delle spese legali per gli assolti ha un limite massimo: 10.500 euro. Viene ripartito in tre quote annuali, a partire dall’anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile.
Al rimborso si accede attraverso la presentazione di una domanda attraverso quest’apposita piattaforma presente sul sito del Ministero della Giustizia (per accedere è necessario avere lo SPID). Nel caso di imputati minorenni o incapaci, l’istanza potrà essere presentata dal titolare della responsabilità genitoriale o da chi ne ha la rappresentanza legale.
Se l’imputato è defunto, l’istanza potrà essere presentata dall’erede e, in caso di più di eredi, da uno di loro nell’interesse di tutti.
Nella richiesta vanno indicati e documentati alcuni elementi, tra cui:
- la durata del processo definito con la sentenza di assoluzione divenuta irrevocabile, calcolata dalla data di emissione del provvedimento con cui è stata esercitata l’azione penale alla data in cui sentenza di assoluzione è diventata definitiva;
- l’importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista legale tramite bonifico, a seguito di emissione della parcella vidimata dal Consiglio dell’ordine.
Quando presentare le domande per il rimborso spese
Per le sentenze divenute irrevocabili nel corso del 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1° gennaio e il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sarà diventata irrevocabile.
Quanto invece alle sole sentenze diventate irrevocabili nel corso del 2021, le domande potranno essere presentate dal 1° marzo al 30 giugno 2022.
Come verranno valutate le istanze di indennizzo
Il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni di euro l’anno. Verrà quindi data la precedenza:
- alle istanze presentate da un imputato assolto con sentenza definitiva della Corte di Cassazione, o del giudice del rinvio, o comunque in seguito a un processo durato complessivamente più di otto anni;
- alle richieste degli assolti da una sentenza irrevocabile di appello o comunque in seguito a un processo durato più di cinque e fino a otto anni;
- alle richieste di chi è stato assolto con una sentenza definitiva di primo grado o comunque all’esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni.
Nell’ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell’anno precedente a quello del passaggio in giudicato della sentenza di assoluzione.
Il Ministero della Giustizia ed il Ministero dell’Economia e delle finanze svolgeranno un controllo di effettiva corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto emerge dalla documentazione allegata.
Ciascuna istanza di rimborso sarà accoglibile esclusivamente fino all’importo massimo di 10.500 euro e comunque nei limiti delle risorse disponibili rispetto alla sua collocazione in graduatoria.
Benedetto Lattanzi e Valentino Maimone