Negato il risarcimento a un innocente che è stato in carcere per 5 mesi a seguito delle accuse di alcuni pentiti. L’uomo era finito in carcere con l’accusa di corruzione aggravata e continuata e rivelazione di segreti d’ufficio. Ora che è stato scagionato però non avrà una lire di risarcimento eccetto che per tre soli giorni di detenzione.
Il motivo? Si avvalse della facoltà di non rispondere, cioè rimase in silenzio durante l’interrogatorio di garanzia. La Cassazione (con sentenza 39532/2008) sul punto ha chiarito che “il silenzio, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può rilevare sotto il profilo del dolo o della colpa grave nel caso in cui l’indagato sia in grado di fornire specifiche circostanze non note all’organo inquirente”.
Forse per timore di ritorsioni da parte dei collaboratori di giustizia, spiega la Corte, l’uomo durante l’interrogatorio di garanzia, tacque salvo il fatto di “negare strenuamente ogni suo coinvolgimento nella vicenda giudiziaria” durante la detenzione.
Scagionato e liberato dopo 5 mesi ha chiesto di essere risarcito per l’ingiusta carcerazione. La Corte d’appello di Napoli gli aveva però accordato un risarcimento per i soli tre giorni precedenti l’interrogatorio di garanzia.
Ricorrendo in Cassazione l’uomo ha cercato di ottenere il risarcimento per tutti i 5 mesi della ingiusta detenzione sostenendo che pur avendo taciuto davanti al gip, “in carcere e nel corso di tutto il dibattimento aveva proclamato la sua estraneità ai fatti”.
I giudici del “Palazzaccio” hanno respinto il suo ricorso sottolineando che “pure nel rispetto del diritto di difesa e delle opzioni attuative dello stesso, vi è un onere di rappresentazione ed allegazione da parte dell’indagato, al fine di porre l’organo inquirente nelle condizioni di valutare quelle prospettazioni e allegazioni, di comporle nell’unitario quadro investigativo e indiziario, e di rilevare, eventualmente, l’errore in cui si è incorsi nell’instaurazione dello stato detentivo”.
In tale prospettiva, conclude la Corte “poiché a quel momento solo l’indagato è in grado di rappresentare utili e significativi elementi di valutazione, la circostanza che invece li taccia contribuisce, concausalmente, al mantenimento del suo stato detentivo”. Facendo scena muta dunque “nell’omettere di prospettare, sia pure in via ipotetica, le ragioni che avrebbero potuto indurre i collaboratori di giustizia ad incolparlo ingiustamente, aveva finito per aggravare la sua posizione”.
(fonte: Studio Cataldi)
Ultimo aggiornamento: 27 ottobre 2008